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Comune di Fontanetto Po
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SERVIZIO FINANZIARIO

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RICHIESTA BIDONE SFALCI VERDI
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RICHIESTA SACCHI (VIOLA) PER TESSILI SANITARI
RICHIESTA USO (ASSEGNAZIONE) COMPOSTIERA
RICHIESTA UTILIZZO COMPOSTAGGIO DOMESTICO
RICHIESTA UTILIZZO COMPOSTIERA NON REGISTRATA
La tassa sui rifiuti (TARI) è la tassa relativa alla gestione dei rifiuti in Italia. La tassa è destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore. Il presupposto della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. Sono escluse dalla TARI le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali che non siano detenute o occupate in via esclusiva. La TARI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.
CANCELLAZIONE TASSA RIFIUTI
ISCRIZIONE TASSA RIFIUTI
RAVVEDIMENTO OPEROSO
RICHIESTA RIMBORSO
Richiesta occupazione palestra
RAVVEDIMENTO OPEROSO

Regolamenti


REGOLAMENTO CANONE UNICO
Inserito sul sito il 29/03/2021 alle ore 12:57:35 per numero giorni 728
Regolamento generale delle entrate comunali e accertamento con adesione
Inserito sul sito il 05/02/2021 alle ore 10:24:51 per numero giorni 780
REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA
Inserito sul sito il 05/02/2021 alle ore 10:23:44 per numero giorni 780
REGOLAMENTO DI CONTABILITA'
Inserito sul sito il 21/12/2017 alle ore 14:37:12 per numero giorni 1922
REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CONCESSIONE DI BENEFICI ECONOMICI AD ENTI PUBBLICI E SOGGETTI PRIVATI
Inserito sul sito il 08/09/2016 alle ore 16:36:20 per numero giorni 2391
MODIFICA AL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA IUC-IMU
Inserito sul sito il 09/05/2016 alle ore 09:51:43 per numero giorni 2513
MODIFICA AL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA IUC-TASI
Inserito sul sito il 09/05/2016 alle ore 09:45:36 per numero giorni 2513
REGOLAMENTO COVEVAR
Inserito sul sito il 22/09/2015 alle ore 10:19:26 per numero giorni 2743
REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TARI
Inserito sul sito il 08/10/2014 alle ore 10:58:02 per numero giorni 3092
REGOLAMENTO IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.)
Inserito sul sito il 05/09/2014 alle ore 09:59:55 per numero giorni 3125
REGOLAMENTO TASI
Inserito sul sito il 05/09/2014 alle ore 09:58:37 per numero giorni 3125
REGOLAMENTO IMU
Inserito sul sito il 20/11/2012 alle ore 14:07:09 per numero giorni 3779
REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TARSU
Inserito sul sito il 05/06/2012 alle ore 12:06:47 per numero giorni 3947
REGOLAMENTO DEFINIZIONE AGEVOLATA TARSU
Inserito sul sito il 01/02/2012 alle ore 13:02:52 per numero giorni 4072
REGOLAMENTO ICI
Inserito sul sito il 15/12/2011 alle ore 11:20:09 per numero giorni 4120
REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE ENTRATE
Inserito sul sito il 21/07/2011 alle ore 08:28:25 per numero giorni 4267

Come fare per


Il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche ( TOSAP ) è dovuto al Comune dal titolare dell'atto di concessione o di autorizzazione o, in mancanza, dall'occupante di fatto anche se abusivo, in proporzione alla superficie effettivamente sottratta all'uso pubbico.
Prima di porre in essere le occupazioni i soggetti interessati devono ottenere il rilascio delle prescritte autorizzazioni o concessioni da parte del Comune.
Per far fronte a situazioni di emergenza o quando si tratti di provvedere all'esecuzione di lavori che non consentono alcun indugio, l'occupazione puó essere effettuata dall'interessato prima di aver conseguito il formale provvedimento di concessione che verrà rilasciato a sanatoria. In tal caso, oltre alla domanda intesa ad ottenere la concessioone, l'interessato ha l'obbligo di dare comunicazione dell'occupazione all'ufficio tributi, anche via fax, il primo giorno lavorativo successivo.
L'istituto del ravvedimento operoso, introdotto dall'art. 13 del D.Lgs. 472/97, consente al contribuente, a determinate condizioni e con specifici limiti, di sanare spontaneamente le violazioni commesse mediante il pagamento di una sanzione ridotta rispetto a quella ordinaria. In particolare, il contribuente che intende regolarizzare l'omesso o insufficiente versamento di un tributo deve provvedere contestualmente al versamento:
- del tributo dovuto e non versato ( o versato in misura inferiore )
- della sanzione ridotta
degli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giornaliera.
Il termine ultimo entro il quale è possibile ravvedersi è quello previsto per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno in cui è commessa la violazione o, se non è prevista la dichiarazione periodica, entro un anno dalla violazione.
In via generale, per procedere alla regolarizzazione delle violazioni commesse, i termini, così come le sanzioni, variano in relazione alla tipologia delle violazioni stesse. Nel caso di omesso o insufficiente versamento la sanzione irrogata è pari al 30% dell'importo non versato. Il contribuente che, alle prescritte scadenze, non abbia versato il tributpo in tutto o in parte, ance a titolo di acconto puó ravvedersi:

a) entro 30 gg. dalla commissione della violazione, mediante il contestuale pagamento :
- dell'imposta dovuta
- di 1/8 della sanzione irrogabile
- degli interessi moratori.

b) entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno in cui è stata commessa la violazione( o, se non è prevista la dichiarazione periodica, entro un anno dalla violazione ) mediante il contestuale pagamento:
- dell'imposta dovuta
- di 1/5 della sanzione irrogabile
- degli interessi moratori.

Pertanto l'ammontare della sanzione ridotta sarà pari al:
3,75% ( ossia 1/8 della sanzione del 30% ) dell'imposta non versata, se la regolarizzazione avviene entro 30 gg. dalla violazione;
6% ( ossia 1/5 della sanzione del 30% ) dell'imposta non versata, se la regolarizzazione avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno in cui è stata commessa la violazione o, se non è prevista la dichiarazione periodica, entro un anno dalla violazione
( cosiddetto " ravvedimento lungo " ).
Sono tenuti al pagamento dell'IMU i proprietari di immobili, inclusi i terreni e le aree edificabili, a qualsiasi uso destinati, nonchè i titolari di diritti reali di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi o superficie sugli immobili stessi.
Costituisce presupposto per il pagamento dell'IMU il possesso di immobili già assoggettati ad ICI ( fabbricati, aree edificabili, terreni agricoli ) e di altri immobili in precedenza non considerati imponibili, quali i terreni non coltivati.
Diversamente dall'ICI, l'IMU si applica anche all'abitazione dove il contribuente risiede e dimora abitualmente ( l'abitazione principale ).
Anche i fabbricati rurali ad uso strumentale ( cioè utilizzati per l'attività dell'impresa agricola ), già esclusi dall'ICI, sono imponibili.
La base imponibile dell'IMU è il valore degli immobili. Il valore immobiliare si calcola in modi diversi, a seconda del tipo di immobili. Per le AREE EDIFICABILI, la base imponibile è data dal " valore venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione ", in pratica il valore di mercato.
Per quanto riguarda i FABBRICATI, la base imponibile è costituita da un valore convenzionale che si ottiene moltiplicando la rendita iscritta in catasto,da rivalutare del 5% per i nuovi coefficienti di seguito riportati, che valgono soltanto per l'IMU:
160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 con esclusione della categoria catastakle A/10;
140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5;
60 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione dei fabbricati classificati nella categoria catastale D/5, tale moltiplicatore è elevato a 65 a decorrere dal 1° gennaio 2013;
80 per i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/10 e D/5;
55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1.
Nel caso di TERRENI AGRICOLI o incolti il procedimento è simile. La base imponibile è costituita dal valore convenzionale ottenuto moltiplicando il reddito dominicale del tereno ( così come risulta dal catasto ), da rivalutare del 25%, per i seguenti coefficienti, cha valgono solo per l'IMU:
110 nel caso di terreni appartenenti ed utilizzati da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali;
135 per tutti gli altri terreni.
La disciplina dettata dalla legge stabilisce tre distinte aliquote di base dell'IMU: Aliquota ordinaria pari al 7,6 per mille, che i Comuni possono aumentare o diminuire di tre punti per mille ( tra 4,6 e 10,6 per mille );
Aliquota ridotta per abitazione principale pari al 4 per mille, che i Comuni possono aumentare o diminuire di due punti per mille ( tra 2 e 6 per mille );
Aliquota ridotta per immobili rurali ad uso strumentale, pari al 2 per mille, che i Comuni possono diminuire di un punto ( fino all'1 per mille ).
Per l'anno 2012 il calcolo dell'imposta dovuta in acconto va effettuato facendo riferimento alle aliquote e alle detrazioni di base; soltanto con la rata a saldo
(17 dicembre 2012 ) si dovranno considerare le variazioni introdotte dai Comuni e versare l'importo dovuto complessivo a conguaglio di quanto già pagato in acconto.


Il servizio delle pubbliche affissioni è istituito in modo da garantire l'affissione, a cura del Comune, in appositi impianti a ció destinati, di manifesti di qualunque materiale costituiti, contenenti comunicazioni aventi finalità istituzionali, sociali o comunque privi di rilevanza economica, ovvero di messaggi diffusi nell'esercizio di attività econimiche.
Per l'effettuazione delle pubbliche affissioni è dovuto in solido, da chi richiede il servizio e da colui nell'interesse del quale il servizio stesso è richiesto, un diritto comprensivo dell'imposta sulla pubblicità, a favore del Comune che provvede alla loro esecuzione.
Presupposto dell'imposta è la diffusione di messaggi pubblicitari effettuata attraverso forme di comunicazione visive o acustiche diversa da quelle assoggettate al diritto sulle pubbliche affissioni, in luoghi pubblici o aperti al pubblico o che siano da tali luoghi percepibili.
Ai fini dell'imposizione si considerano rilevanti i messaggi diffusi nell'esercizio di un'attività economica allo scopo di promuovere la domanda di beni e servizi, ovvero finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato.
L'imposta non è dovuta per le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni e servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, si superficie complessiva fino a 5 metri quadrati.
La tassa è dovuta da coloro che occupano o detengono i locali ed aree scoperte con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo famigliare o tra coloro che usano in comune i locali e le aree stesse.
E' corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, con decorrenza dal 1° giorno del bimestre solare successivo a quello in cui ha inizio l'utenza.
E' commisurata alle quantità medie e qualità ordinarie per unità di superficie imponibile dei rifiuti solidi urbani interni ed equiparati producibili nei locali ed aree per il tipo di uso cui i medesimi sono destinati, nonchè al costo dello smaltimento.
Si considerano locali tassabili tutti i vani comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa, qualunque ne sia la destinazione o l'uso.

   Il Comune
Comune di Fontanetto Po - Piazza G. Garibaldi, 5 - 13040 Fontanetto Po (VC)
  Tel: 0161.840114   Fax: 0161.840564
  Codice Fiscale: 00347340028   Partita IVA: 00347340028
  P.E.C.: fontanetto.po@cert.ruparpiemonte.it;   Email: fontanetto.po@reteunitaria.piemonte.it