Si rammenta che la Regione Piemonte con L.R. 15/2018 ha stabilito il divieto, dal 1° ottobre al 31 marzo di ogni anno, su tutto il territorio regionale, dell'abbruciamento del materiale vegetale e dei residui colturali del riso.
Le sanzioni previste in caso di violazione dei divieti sono quelle riportate all'art. 13 della L.R. (da un minimo di euro 200,00 ad un massimo di euro 2.000,00).
Le funzioni di vigilanza e accertamento delle violazioni sono esercitate dall'Arma dei Carabinieri, dalla Polizia Provinciale, dalla Polizia Municipale e dai guardiaparco regionali, limitatamente ai territori di competenza e, infine, dalle guardie ecologiche volontarie di cui alle legge regionale 2 novembre 1982, n. 32.